Atti di programmazione delle opere pubbliche
Sezione relativa agli atti di programmazione delle opere pubbliche, come indicato all'art. 38, c. 2 e 2 bis del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-6-2016), Art.21 co.7 e Art. 29 d.lgs n.50/2016
A decorre dal 1° gennaio 2024 divengono efficaci le disposizioni previste dall'art. 37 del nuovo Codice Appalti DLgs 36/2023. La programmazione dei piani diviene triennale ed è previsto che ogni Stazione appaltante provveda ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi. I Programmi e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP.
La sezione relativa ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, come indicato all'art. 38, c. 1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-6-2016), è relativa a dati non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Azienda in quanto non si applica agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.